Pagamento per attività svolta prima del deposito dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato

COA Rovereto, 17 marzo 2014

Il difensore deve porre in essere tutte le attività per porre il proprio assistito in condizione di chiedere ordinariamente o con riserva il patrocinio a spese dello Stato, ove abbia ottemperato a tali obblighi dovrà essere retribuita l’attività difensiva svolta anteriormente alla richiesta di patrocinio, secondo il criterio della congruità (decisione del COA Rovereto ; nota a cura dell'Avv. Giovanni Guarini).

 

La richiesta di pagamento per l'attività defensionale svolta prima del deposito dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato poi ammessa è deontologicamente legittima

(Avv. Giovanni Guarini)

La delibera del 17 marzo 2014 dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto che si commenta attiene alla rilevanza disciplinare della condotta del difensore che chiede al proprio assistito un compenso per l’attività svolta anteriormente al deposito dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato. L’organo disciplinare dispone l’archiviazione del procedimento a carico del proprio assistito dopo aver valutato che nessuna somma fosse stata richiesta dal difensore successivamente al deposito dell’istanza di ammissione, dopo aver considerato la congruità del compenso richiesto in relazione all’attività svolta dal difensore ante ammissione e dopo aver accertato che il difensore si era attivato da subito per mettere in condizione il cliente di valutare la possibilità di chiedere l’ausilio previsto per i non abbienti.

 A tal riguardo l’art. 85 dpr 115 del 2002 rubricato “Divieto di percepire compensi o rimborsi” prevede che “1. il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte [rectius di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato] non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale”.

 Questa norma è chiara nel sanzionare il difensore che chiede compensi all’assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

 Non è prevista invece alcuna sanzione per il caso in cui il compenso venga chiesto per l’attività svolta prima dell’ammissione, già ciò basterebbe, richiamando il noto brocardo positivista: “tutto ciò che non è vietato è permesso”, per ritenere del tutto lecita la condotta del difensore che si fa retribuire per l’attività svolta prima dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Del resto sulla base di questo principio la giurisprudenza ha da sempre ritenuto sia dovuta la retribuzione per l’attività stragiudiziale, in quanto non coperta dall’istituto del patrocinio a spese dello Stato (Cassazione civile , sez. II, sentenza 23.11.2011 n° 24723.

 L’unico precedente conosciuto in materia, prima dell0’intervento dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto che si commenta, è il parere emesso dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone (http://www.ordineavvocatipordenone.it/public/faq/412/parere%20patrocinio%20spese%20stato.pdf), ove si precisa il caso in cui non si applica l’art. 85 del T.U.S.G. (divieto di percepire compensi o rimborsi), il Consiglio Triveneto  ha ritenuto che l’Avvocato, il quale abbia prestato la propria attività  professionale in fase non strettamente stragiudiziale, ma in tempo antecedente al giudiziale provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, abbia diritto, in virtù dei principi e delle norme afferenti al contratto di prestazione d’opera professionale, a essere compensato dal Cliente per l’attività  svolta e che la richiesta di compenso e la percezione dello stesso da parte del Cliente medesimo non costituisce, pertanto, illecito disciplinare.

 Ma la delibera in commento pare ritenere necessario, al fine di escludere ogni rilevanza disciplinare della condotta tenuta dall’avvocato, considerare anche il comportamento del difensore al fine di porre il proprio assistito nelle condizioni di valutare la sussistenza/insussistenza delle condizioni per attingere a tale istituto. A tal proposito si evidenzia che il dies a quo di efficacia del provvedimento di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato. A tal proposito l’art. 109 dpr 115/2002 prevede che: “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.

 L’art. 93 co. 3 Dpr. 115/2002 prevede poi che “Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale [rectius al direttore del carcere]. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo”.

 La Cassazione a tal proposito ha stabilito che l’istituto della c.d. “riserva di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato” di cui all'art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002, volta a permettere all'interessato di godere del beneficio anche quando le scansioni temporali del procedimento possono risultare incompatibili con l'apprestamento di un'istanza corredata delle indicazioni e delle dichiarazioni imposte dalla legge, può essere formulata unicamente dal soggetto che intenda avvalersi del patrocinio stesso e non anche dal suo difensore, onde solo il diretto interessato è in grado di conoscere se le proprie condizioni reddituali sono compatibili con l'ammissione al beneficio (Cassazione penale    sez. IV Data:10/01/2013 Numero:18303).

 Da qui si può fondatamente sostenere che il difensore deve sempre informare tempestivamente l’interessato circa i requisiti richiesti dalla legge per accedere all’istituto del patrocinio a spese dello Stato e l’interessato può proporre istanza immediata con riserva di presentazione della documentazione nei successivi venti giorni ove abbia contezza della sussistenza delle condizioni richieste, ma non sia in grado di reperire la documentazione a ciò necessaria. Tuttavia, il difensore non può mai sostituirsi al proprio assistito nella scelta di presentare tale richiesta che presuppone peraltro la autocertificazione delle condizioni reddituali, la cui difformità è penalmente sanzionata (si ricordi Sul punto l’art. 79 dpr 115/2002 prevede che l'istanza …a pena di inammissibilità, contiene: c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; e l’art. 95 dpr 115/2002 stabilisce: “1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”).

  Se così stanno le cose da una interpretazione sistematica della materia è evidente:

 1. che il detenuto può fare istanza di ammissione al direttore del carcere, tuttavia deve dichiarare quanto meno se le sue condizioni reddituali siano superiori o inferiori a quelle minime previste per l’ammissione, salva la facoltà di fornire documentazione entro 20 gg.;

 2.l’istanza deve essere personale del detenuto che solo è in grado di conoscere se sussistono meno0 tali presupposti reddituali, mancando ogni documentazione

 3. Il provvedimento di ammissione ha efficacia retroattiva;

 4. la falsa dichiarazione di essere in possesso del reddito previsto per l’ammissione al patrocinio risulta essere penalmente sanzionata.

 5. Il difensore deve porre in essere tutte le attività per porre il proprio assistito in condizione di chiedere ordinariamente o con riserva il patrocinio a spese dello Stato, ove abbia ottemperato a tali obblighi dovrà essere retribuita l’attività difensiva svolta anteriormente alla richiesta di patrocinio, secondo il criterio della congruità.

 (scarica l decisione del COA Rovereto 17 marzo 2014 in pdf)