Condizioni inumani della detenzione e rinvio della pena ex art. 147 c.p.

 

nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio 
facoltlltivo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso 
di umanità, per violazione degli artt. 27, co. 3, 117, co. 1 (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1 955 
n. 848, e nell'interpretazione a sua volta fornita daUa Corte Europea dei diritti dell'uomo di 
' trattamento inumano o degradante'), 2 e 3 Cost. .

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato rilevante e non manifestamente infonrlata la questione di costituzionalità dell'art. 1 47 c.p.nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltlltivo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 27, co. 3, 117, co. 1 (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1 955 n. 848, e nell'interpretazione a sua volta fornita daUa Corte Europea dei diritti dell'uomo di ' trattamento inumano o degradante'), 2 e 3 Cost.

Tds di Milano, 12 marzo 2013

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1364318439ts%20milano.pdf