Standard detentivi del Comitato Comitato europeo per la prevenzione della tortura

Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o degradanti 

 2007

 

INDICE

 Pagina

Premessa 4

I. La custodia della Polizia 6

II. Detenzione 17

III. Servizi di assistenza sanitaria in carcere 29

IV. Stranieri ristretti in base alla legge sull'immigrazione 41

V. Internamenti forzati negli istituti psichiatrici 53

VI. Minori privati della libertà 71

VII. Donne private della libertà 78

VIII. Formazione del personale di Polizia 82

IX. Lotta contro l’impunità 83

 

  Premessa

 

Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o degradanti (CPT) è stato istituito nel 1987 nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa da cui prende il nome (da qui in poi “la Convenzione”). L'art. 1 della Convenzione afferma: 

“È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti […] Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private della libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene inumane o degradanti”

 Il lavoro del CPT è concepito come parte integrante del sistema del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e si colloca come meccanismo non-giudiziale attivo a fianco all'esistente meccanismo giudiziale reattivo della Corte europea dei Diritti Umani.

 Il CPT esegue la sua funzione essenzialmente preventiva attraverso due tipi di visite - periodiche e ad hoc. Le visite periodiche sono effettuate in tutti gli Stati membri con regolarità. Le visite ad hoc sono organizzate in questi Stati quando al Comitato sembra che "le circostanze lo richiedano".

 Durante lo svolgimento della visita, il CPT gode di ampi poteri in virtù della Convenzione: accesso al territorio dello Stato in questione e diritto  viaggiare senza restrizioni; accesso illimitato in qualunque posto le persone vengano private della libertà, incluso il diritto di muoversi all'interno di questi posti senza restrizioni; accesso a tutte le informazioni sui posti in cui sono tenute le persone private della libertà, così come alle altre informazioni disponibili dallo Stato necessarie al Comitato per lo svolgimento del suo mandato.

Il Comitato ha anche la facoltà di intervistare in privato le persone private della libertà e di comunicare liberamente con chiunque creda possa fornirgli informazioni specifiche.

Le visite possono essere svolte in qualunque luogo “in cui delle persone siano private della libertà da parte di un’autorità pubblica”. Il mandato del CPT si estende pertanto al di là delle carceri e delle stazioni di Polizia per comprendere, per esempio, istituti psichiatrici, aree di detenzione nelle caserme militari, centri di soggiorno per richiedenti asilo politico o altre categorie di stranieri e luoghi in cui giovani possono essere privati della libertà da ordini giudiziari o amministrativi.

Due principi fondamentali regolano le relazioni tra il CPT e le Parti aderenti alla Convenzione - cooperazione e riservatezza. Riguardo ciò, va messo in rilievo che il ruolo del Comitato non è di condannare gli Stati, ma piuttosto di aiutarli a prevenire i maltrattamenti delle persone private della libertà.

Dopo ogni visita, il CPT redige un rapporto in cui sono enunciati i risultati e incluse, se necessarie, raccomandazioni e altri consigli, sulla base dei quali si sviluppa un dialogo con lo Stato interessato. Il rapporto sulla visita del Comitato è, in principio, riservato; tuttavia, quasi tutti gli Stati hanno scelto di rinunciare alla regola della riservatezza e di pubblicare il rapporto.

 

Leggi tutto: http://www.cpt.coe.int/lang/ita/ita-standards.pdf

Sito Web del CPT: http://www.cpt.coe.int/en/default.htm