Corso Minori difese di Ufficio

Anche nel 2013 la Camera Penale di Trento Michele Pompermeier in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine organizza il modulo penale del processo minorile valido per la iscrizione nella lista dei difensori d'ufficio avanti al tribunale per i minorenni di Trento.  

 

1. L’ACCERTAMENTO DEL FATTO REATO E L’ACCERTAMENTO DELLA PERSONALITÀ DEL MINORE

Principi generali e peculiarità del sistema penale minorile.

14 giugno 2013 ORE 14.30 – 18.30;

 

I Seminario di approfondimento: la valutazione psicologica, psichiatrica ed ambientale dell’imputabilità- La CTP: profili giuridici e psicologici anche con riferimento alla credibilità e attendibilità della vittima - adolescente.

21 giugno 2013 ORE 15.30 – 18.30

 

 

2. LE INDAGINI PRELIMINARI

• L’indagine preliminare, le misure cautelari per i minori;

• L’assistenza psicologica ed affettiva del minore - i genitori - peculiarità del ruolo - i Servizi sociali ministeriali e del territorio – interventi e funzioni - interazioni con gli altri soggetti del processo.

20 settembre 2013 ORE 14.30 – 18.30

 

 

3. ESITI DELLA FASE PROCEDIMENTALE, IL GIUDIZIO E LE IMPUGNAZIONI

• L’archiviazione, l’irrilevanza del fatto, l ‘udienza preliminare, la messa alla prova.

• I riti dell’udienza preliminare – le iniziative delle parti e le decisioni Riti alternativi.

21 settembre 2013 ORE 14.30 – 18.30

 

 

II° Seminario di approfondimento - La consulenza tecnica sul minore - Il contributo delle neuroscienze

 • La valutazione psicologica, psichiatrica ed ambientale dell’imputabilità – Il contributo delle neuroscienze.

27 settembre 2013 ORE 09.30 – 12.30

 

 

4. LA DIFESA DEL MINORE

• Ruolo del difensore nel processo penale minorile

• Questioni tecniche connesse all’incarico (difese d’ufficio, gratuito patrocinio, questioni deontologiche).

04 ottobre 2013 ORE 14.30 – 18.30

 

 

5. LABORATORIO PROCESSO PENALE MINORILE SIMULATO

18 ottobre 2013 ore 14.30 – 18.30

 

 

6. IL NUOVO QUADRO DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI NELLA CRISI FAMILIARE

• nuovi aspetti normativi e nuovi approdi giurisprudenziali;

• il ruolo del pm nel processo civile minorile e nella tutela del minore

26 ottobre 2013 ore 14.30 – 18.30

 

 

7. LA TUTELA DEL MINORE STRANIERO

Attuazione della Convenzione dei diritti del fanciullo Onu 1989, relativamente ai minori migranti non accompagnati
La Convenzione di New York impegna gli Stati a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione stessa ed a garantirli ad ogni fanciullo indipendentemente, tra l'altro, dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica e sociale.
Essi devono adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Con la legge n. 39/90, sono state gettate le basi per una politica complessiva dell'immigrazione, stabilendo il principio della programmazione dei flussi migratori nonché le procedure amministrative d'ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia.
Le successive leggi di modifica, fino alla legge Bossi–Fini, n. 189 del 30 luglio 2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", mirano a proporre un modello di integrazione sociale dello straniero e assicurano maggiori garanzie per la tutela ed il sostegno al minore, rispettandone la personalità ed i diritti sia se è figlio di genitori stranieri, sia se è affidato ad adulti stranieri. Si vedano
D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535
Un'attenzione di rilievo, al fine di garantirne la protezione e tutela, è rivolta al minore migrante non accompagnato.
L'istituzione del Comitato Minori Stranieri di cui all'art. 33 del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", D.L.vo n. 286 del 25 luglio 1998 risponde ai dettati della Convenzione.
È composto da nove rappresentanti, di vari dicasteri, enti ed associazioni operanti nel settore, tra cui il Ministero della giustizia. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 535 del 9 dicembre 1999 ha definito i compiti del Comitato minori stranieri, affinché venga garantita la tutela dei minori stranieri in conformità con quanto previsto dalla Convenzione ONU.
I compiti riguardano sia i minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici, ossia autorizzati temporaneamente a soggiornare nel territorio dello Stato, sia quelli non accompagnati. Questi ultimi sono minori che non avendo la cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea e non avendo presentato domanda d'asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Si tratta, normalmente, di clandestini che hanno diritto, in quanto minori, a ricevere un trattamento differenziato rispetto ai clandestini adulti.
Il D.P.C.M. 535/99 ha attribuito al Comitato diversi compiti, per l'espletamento dei quali sono state adottate "le linee guida" d'intervento sia per i "minori accolti" che per "i minori non accompagnati".
Il Dipartimento giustizia minorile, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 535/99, ha emanato la circolare n. 1/2001 del 5 gennaio 2001, nella quale si richiama l'attenzione delle Direzioni dei centri per la giustizia minorile sulle seguenti disposizioni:
l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comitato l'ingresso o la presenza sul territorio italiano di un minorenne straniero non accompagnato;
la possibilità per i servizi minorili della giustizia di richiedere al Comitato provvedimenti urgenti nei confronti del minorenne straniero privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori;
la necessità di segnalare al tribunale per i minorenni territorialmente competente i minori stranieri che escano dagli istituti penali per i minorenni e si trovino in stato di abbandono morale o materiale, affinché lo stesso tribunale possa emettere un provvedimento di affidamento nell'attesa di un eventuale rimpatrio assistito.
I minori che entrano nel circuito penale solitamente sono reclusi negli istituti penali minorili perché nell'ambiente esterno non vi sono situazioni tali da permettere l'applicazione di misure alternative o sostitutive alla detenzione.

. Convenzione dei diritti del fanciullo Onu 1989, relativamente ai minori migranti non accompagnati

. legge Bossi–Fini, n. 189 del 30 luglio 2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

08 novembre 2013 ore 14.30 – 18.30