LA TOGA

Amo la toga, non per le mercerie dorate che la adornano né per le larghe maniche che danno solennità al gesto, ma per la sua uniformità stilizzata, che simbolicamente corregge tutte le intemperanze personali, e scolorisce le disuguaglianze individuali dell’uomo sotto l’oscura divisa della funzione. La toga, uguale per tutti, riduce chi la indossa ad essere, a difesa del diritto, “un avvocato”; come chi siede al banco del tribunale è “un giudice”, senz’aggiunta di nomi o titoli.

PIERO CALAMANDREI

 

USO E FOGGIA DELLA TOGA

La materia deve ritenersi regolata e disciplinata dal Regio decreto 26/08/1926, n. 1683, come recepito dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e non abrogato dalla L. n. 247/2012, dovendosi ritenere quindi ancora in vigore gli artt. 104 e 105, riguardanti le toghe e i tocchi degli avvocati, che si trascrivono con l’annotazione che la figura del procuratore è stata soppressa:

«Art. 104. - Le divise degli avvocati [e dei procuratori] sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni:

[Per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo.]

Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera, o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.

Gli avvocati [ed i procuratori] debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge e dinanzi ai consigli dell'ordine ed al consiglio superiore forense.

Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione.

Art. 105. – Il tocco dei membri del consiglio dell'ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino di oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di corte di appello e dei membri del consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera, e quello del presidente del consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera.

L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo.

Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute è egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino d'oro misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per larghezza ed altezza alquanto più piccoli di quelli degli ufficiali inferiori del regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali superiori.

Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di seta per i procuratori».