Astensione 13 - 15 gennaio 2014

Astensione 13 - 15 gennaio 2014 a tutela del diritto di difesa.

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 20 dicembre 2013

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane premesso

- che negli ultimi anni si sono registrati reiterati casi di aggressione alla funzione difensiva, prontamente denunciati dall’Unione delle Camere Penali che già avevano portato ad una astensione dalle udienze dal 17 al 21 settembre 2012 motivata, tra l’altro, dalla diffusione, “in tema di libertà personale, di tutela della riservatezza delle comunicazioni, di diritto di difesa e di funzione rieducativa della pena .... di prassi elusive ed interpretazioni ispirate a malintese esigenze di difesa sociale ..... e dalle compressioni del diritto di difesa”;

- che la situazione non è successivamente migliorata, anzi, se possibile, si è aggravata, con riguardo alle prassi investigative e giudiziarie;

- che anche verso l’attività associativa degli avvocati penalisti si è colta un’accresciuta insofferenza, sia con riguardo alla campagna referendaria che ad altre iniziative, tanto che in vari tribunali sono stati irragionevolmente negati agli avvocati penalisti spazi solitamente a disposizione di attività sociali o formative, peraltro rimarcando un principio del tutto arbitrario ed infondato, ossia che i palazzi di giustizia appartengano alla magistratura che graziosamente li concede agli altri operatori del settore;

rilevato

- che, in particolare, si avverte una crescente insofferenza verso l’attività defensionale contro la quale l’Unione ha dovuto intensificare i propri interventi, in via diretta ovvero a sostegno di quelli intrapresi dalle Camere Penali territoriali;
- che, a titolo di mero esempio, si sono avuti casi di memoriali di difesa sequestrati all’espresso fine di “
acquisire la prova documentale della mendace versione difensiva”; casi in cui avere il recapito telefonico di un legale è stato ritenuto indizio di preordinazione di reati; casi in cui la “richiesta reiterata (da parte di un difensore, n.d.r.) di accesso al carcere di una molteplicità di sanitari” è stata giudicata “in sé sospetta”;

rilevato altresì

- che l’abitudine, illegittima ed anche illecita, di ascoltare e registrare le conversazioni tra avvocato e difeso nonostante le continue proteste delle Camere Penali, e finanche le astensioni indette dall’Unione, prende sempre più piede, tanto che si seguita a leggere negli atti processuali quanto dovrebbe rimanere rigorosamente segreto e mai dovrebbe essere ascoltato, in ossequio all’art. 24 della Costituzione, fino al punto di arrivare, in alcuni casi, a ritrovare conversazioni tra avvocato e cliente persino nelle ordinanze di custodia cautelare  redatte dai G.I.P.;

- che prende corpo un’insofferenza, talvolta aperta e rivendicata, verso l’attività difensiva, che si traduce nell’affermazione all’interno dei processi penali di prassi distorsive e comunque mortificanti, come quella di ammonire (in taluni casi persino mettendolo a verbale) che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è subordinata al consenso all’acquisizione degli atti di indagine preliminare, ovvero, nei giudizi di impugnazione, quella di omettere la relazione, oppure, sempre in tema di violazione del principio di oralità del processo, di sollecitare gli avvocati a riportarsi ai motivi scritti, pena la trattazione del procedimento in coda all’udienza, per arrivare, infine, all’atteggiamento iattante di dichiarare pubblicamente in udienza l’inutilità della discussione orale o di preconfezionare le decisioni ancor prima dell’inizio delle udienze;

considerato

- che permangono nel nostro codice di rito misure che alimentano questo senso di diffidenza verso la difesa, come la mai abbastanza vituperata facoltà del giudice di fissare il divieto di colloqui della persona sottoposta a misura cautelare con il proprio difensore, mentre è dovuta intervenire la Corte Costituzionale per abrogare l’assurda limitazione a tre per settimana dei colloqui con i propri avvocati dei ristretti in regime di 41 bis;

osservato

- che, peraltro, il sistema del cosiddetto “doppio binario”, nato anni fa come eccezione, si è da tempo stabilizzato nel nostro ordinamento ed ha preso a dilagare in ambiti che non riguardano più soltanto la criminalità organizzata, diventando il pretesto per la riduzione delle garanzie difensive e di libertà in tutto il processo penale con punte parossistiche quali il caso, verificatosi a Napoli, in cui il collegio giudicante è mutato otto volte in undici udienze, inducendo il difensore dell’imputato ad abbandonare il processo, con il pieno sostegno della Camera Penale locale e dell’Unione;

- che, in particolare, vengono preannunciate iniziative di legge che mirano al totale superamento del principio dell’immutabilità del giudice, così da far emettere la sentenza a chi non ha seguito il dibattimento, cosa contraria al dettato costituzionale anche se attualmente consentita, in via di eccezione, nei processi di criminalità organizzata;

ritenuto

- che, per fronteggiare il descritto degrado e recuperare la doverosa considerazione ed il rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito, appare necessario mettere in atto una iniziativa di forte denuncia politica al fine di arrestare questa deriva ed iniziare una decisa inversione di tendenza negli organi istituzionali che ne sono la causa, oltre che per informare l’opinione pubblica;

delibera

l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati penalisti per i giorni 13, 14 e 15 gennaio 2014, (escluso il circondario di Firenze interessato da un’astensione indetta dalla Camera Penale territoriale con delibera del 16 dicembre 2013); 

 

indice

per il giorno 13 gennaio 2014 un incontro-manifestazione che si terrà in Napoli;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai capi degli uffici giudiziari.

Roma, 20 dicembre 2013 

 

Il Segretario

Avv. Vinicio Nardo

 

Il Presidente

Avv. Valerio Spigarelli

 


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Pubblicato il 20/12/2013