Astensione 17 - 21 settembre 2012

Con deliberazione 20/7/2012, l’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati per i giorni 17, 18, 19, 20 e 21 settembre 2012, per protestare, fra altro, contro la situazione di stallo della riforma dell’ordinamento forense, i più recenti provvedimenti adottati in tema di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, le reiterate compressioni del diritto alla difesa e la situazione di illegalità in cui versano le carceri italiane.

Con deliberazione 26/7/2012 l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha proclamato a sua volta l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili, tributarie e dalle altre attività giudiziarie per i giorni 20 e 21 settembre 2012, per protestare contro la revisione della geografia giudiziaria e i provvedimenti sul processo civile, la riforma forense e la media conciliazione obbligatoria.

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Come noto, l'art. 39 del Codice Deontologico prevede quanto segue:

“L’avvocato ha diritto di partecipare all’astensione dalle udienze proclamata dagli Organi forensi in conformità con le disposizioni del Codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

I) L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire all’astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.

II) Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali”.

L’art. 3 del Codice di autoregolamentazione così dispone a proposito delle modalità di espressione dell’astensione e dei relativi effetti:

“1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuato ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata — personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato — all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l’astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa la presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderite all’astensione, questi conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all’udienza o all’atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio”.

Non è consentita astensione nei casi previsti daqgli artt.  4, 5 e 6 del Codice di autoregolamentazione:

“Art. 4. Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L’astensione non e’ consentita nella materia penale in riferimento:

a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5. Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;

f) alla materia elettorale.

Art. 6. Prestazioni indispensabili nelle altre materie

1. L’astensione non e’ consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.”

Pubblicato il 10/09/2012