Risarcimenti per sovraffollamento (Sorveglianza TN, 433/15)

Decreto Magistrato Sorveglianza 433/2015

Si allega uno dei primi provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di Trento Dr. Rubichi in merito al nuovo rimedio previsto dall'art. 35 ter l. 354/1975 sul risarcimento ai detenuti che hanno subito sovraffolamento carcerario.

 Come noto, esistono due orientamenti sulla questione della applicabilità del rimedio (cfr.

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1422248407GIOSTRA_2015.pdf).

Un primo orientamento restrittivo seguito dalla Magistratura di Sorveglianza Piemontese, sostiene che in presenza di un pregiudizio ancora attuale al momento della proposizione della domanda, la stessa va presentata al magistrato di sorveglianza ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 35-ter, commi 1-2, O.P.; in presenza di un pregiudizio non più attuale al momento della proposizione della domanda, essa va presentata al tribunale civile ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, O.P. Quindi se il detenuto è stato in regime di sovraffollamento, ma non è più attualmente detenuto ma non "sovraffollato" allora si può chiedere solo un risarcimento al Giudice civile e non uno sconto di pena al Magistrato di Sorveglianza.

 Esiste invece un secondo orientamento, più estensivo, sostenuto dalle Magistrature di Sorveglianza di Bologna, Venezia, Genova, Spoleto (http://www.conams.it/tag/art-35-ter-o-p/) afferma invece che una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente (CEDU) orientata della norma impone di applicare il rimedio attribuito alla competenza dei Magistrati di Sorveglianza anche ai detenuti "non attualmente sovraffollati".

Il Magistrato Trentino si è allineato all'orientamento restrittivo, si tratta del decreto n. 433/2015 depositato in data 23 marzo 2015; pende ricorso.

(nota informale dell'Avv. Giovanni Guarini)

Scarica il  decreto 433/2015 del Magistrato di Sorveglianza di Trento in materia di risarcimento da sovraffollamento ex art. 35 ter Ordinamento penitenziario.