Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti art 187 Codice della strada (Tr. Trento, 267/14)

Tribunale di Trento (Dr. Borrelli), 267/14

La condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione. (ex multis Cassazione Penale, sez IV, 8 luglio 2008, n. 33312).

 

Due pronunce del Tribunale di Trento:

- sentenza diproscoglimento ex art. 530/2 c.p.p. Dr. Avolio, sentenza n 47/13.

- sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Dr. Borrelli, sentenza n. 267/14.

Si veda anche l'approfondimento di Nicola Canestrini e Lara Battisti, "Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: lo stato dell’arte", Altalex., 2011 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=13799) .