Criteri orientativi per condotte riparatorie ex art. 35 d.lgs. 274/2000

“CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER REATI DI COMPETENZA GIUDICE DI PACE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 35 D.L.VO 274/2000”


PROTOCOLLO D’INTESA TRA:TRIBUNALE DI TRENTO - PROCURA DELLA REPUBBLICA - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - ORDINE AVVOCATI DI TRENTO - CAMERA PENALE DI TRENTO

 Premesso che:

- Nel contesto dell’istituito Osservatorio sulla giustizia penale, composto da Magistrati e Avvocati (espressione sia dell’Ordine sia della Camera Penale di Trento “M. Pompermaier”), è emersa l’opportunità di individuare criteri orientativi condivisi per la quantificazione del danno non patrimoniale originato da reati di competenza del Giudice di Pace;

- Ciò per molteplici ragioni:

l’individuazione di criteri condivisi appare coerente ed opportuna rispetto alle finalità proprie del procedimento avanti al Giudice di Pace, procedimento che per precisa scelta legislativa è stato caratterizzato da un’alta connotazione conciliativa;

l’individuazione di criteri condivisi appare in ogni utile proprio perché propone criteri condivisi e dunque idonei a razionalizzare una valutazione per definizione “equitativa”;

l’individuazione di criteri condivisi appare altresì di prima rilevanza rispetto all’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 35 D.L.vo 274/2000 “estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria”.

l’individuazione di criteri condivisi renderà certamente più efficiente la fase processuale avanti al Giudice di Pace lasciando le parti nella condizione di conoscere anticipatamente quali indici, in via seppur orientativa, il Giudice di Pace assume come significativi ai fini di pronuncia estintiva del reato per intervenuta condotta riparatoria. L’effetto auspicato è che possa ridurre la prassi di numerosi rinvii funzionali alla conciliazione;

l’individuazione di criteri condivisi potrà rendere più rapida ed efficiente la fase propriamente procedimentale per i reati di competenza del Giudice di Pace favorendo soluzioni conciliative antecedenti l’esercizio dell’azione penale.

l’individuazione di criteri condivisi Ciò dovrebbe sortire l’effetto di attenuare e dunque ridurre possibili enfatizzazioni di parti private (sia imputato che persona offesa) che in quanto tali sono certamente espressione incongrua di una giustizia che rimane pur sempre penale e dunque connotata dalla lesioni di interessi e beni giuridici di rilevanza pubblicistica).

Infine, è interesse del cittadino sapere che per i Giudici di Pace, quantomeno nel territorio trentino, la valutazione del danno non patrimoniale (cd danno morale da reato) è apprezzata in modo omogeneo e che in concreto non vi saranno sperequazioni (in ossequio al principio della certezza del diritto “sostanziale” ed a quello delle certezza di un giusto processo anche in punto di profili risarcitori alla persona offesa).

Le parti coinvolte hanno inteso sottoscrivere dunque questo protocollo di seguito chiamato:

“CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER REATI DI COMPETENZA GIUDICE DI PACE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 35 D.L.VO 274/2000”

 

Art 594 c.p. (ingiurie):

si possono distinguere due ipotesi, una più lieve e una più grave:

a) lieve: € 250

b) grave: € 500

la differenza tra i due criteri di riferimento può essere individuabile nello stesso dettato normativo: art. 594 commi 3° e      4° ovvero l’attribuzione di un fatto determinato e la presenza di più persone, oltre che alla natura discriminatoria dell’offesa

 

 

Art. 612 c.p. (minaccia):

anche in questo caso possono essere distinte due ipotesi di differente gravità (naturalmente a prescindere dal cpv dell’art. 612 c.p. di competenza del Tribunale ordinario):

a) lieve: € 300

b) grave: € 600

la differenza tra le due ipotesi può fare riferimento alla presenza di più persone e alle circostanze specifiche e modalità con cui viene proferita (luogo, orario, ecc., a prescindere dall’art. 61 n. 5, ovvero dall’approfittamento delle stesse)

 

 

Art. 581 c.p. (percosse):

 

             da un minimo edittale pari ad € 300 ad un massimo edittale pari ad €  600

 

la valutazione sarà a seconda della presenza di più persone ed in ragione alle circostanze specifiche ed alle modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dalla sussistenza dell’art. 61 n. 5, ovvero dall’approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto;

 

 

Art. 590 c.p. (lesioni colpose):

 

presupposto è l’assenza di danno un biologico comportante invalidità permanente,

il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 7 giorni di “prognosi” / “malattia”.

Il criterio è mutuato dalla normativa sui cd “danni micro permanenti” e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale.

A ciò si prevede un correttivo per il danno morale da € 100 a € 300 discrezionale con riferimento ai casi più gravi in punto di negligenza, imprudenza e imperizia

 

 

Art. 582 c.p. (lesioni volontarie):

 

presupposto è l’assenza di danno un biologico comportante invalidità permanente,

il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 7 giorni di “prognosi” / “malattia”.

Il criterio è mutuato dalla normativa sui cd “danni micro permanenti” e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale.

In queste ipotesi deve essere considerato un’ulteriore coefficiente di danno morale determinato dall’essere il delitto doloso, con un ulteriore range edittale da € 350 a € 1.000, in relazione alla presenza di più persone, alle circostanze specifiche ed alle modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dall’art. 61 n. 5, ovvero dall’approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto

 

 

Infine,

- Nei casi di comprovata indigenza, le somme di cui sopra potranno essere ridotte fino alla metà.

- Per il danneggiamento – reato contro il patrimonio – la condotta riparatoria si potrà estrinsecare nel risarcimento del danno patrimoniale.

- I valori indicati dovranno essere rivalutati dall’Osservatorio penale ogni due anni dal recepimento e comunque dovranno di anno in anno esser rivalutati con aggiornamento ISTAT

Sottoscrivono:

 

TRIBUNALE DI TRENTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA

UFF. GIUDICE DI PACE DI

      TRENTO

      FIERA DI PRIMIERO

      BORGO VALSUGANA

      PERGINE VALSUGANA

      TIONE

      MEZZOLOMBARDO

      CLES

      MALE’

      FONDO

      CAVALESE

ORDINE AVVOCATI TRENTO

CAMERA PENALE TRENTO